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Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΒΡΙΣΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ F/B !!!

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΒΡΙΣΗΣ,ΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Παράλληλα, η  ιταλική δικαιοσύνη ανοίγει νέους δρόμους προστασίας των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις περιπτώσεις κλοπής ταυτότητας, sexting, cyperbulling, revenge porn, κλπ... 





Frasi offensive su Facebook? E’ reato di diffamazione !!!

Ecco cosa fare per sporgere querela....

Furto d’identità, sexting, cyberbullismo, revenge porn; questi sono alcuni crimini commessi nel web. Davanti a questi fatti “anche il diritto ha dovuto adattarsi, talvolta predisponendo nuovi strumenti di tutela, talvolta fornendo interpretazioni più o meno estensive dellanormativa esistente per assicurare la tutela di diritti che vengono aggrediti attraverso l’uso di questo strumento”.
Ma quando è possibile affermare di essere di fronte al reato di diffamazione online?

A rispondere è la Polizia Postale attraverso la pagina Una vita da social, su Facebook. “Tutte le condotte lesive che si concretizzano attraverso l’utilizzo di frasi, epiteti offensivi o di affermazioni dileggianti, ovvero veri e propri attacchi alla reputazione altrui, sono specificamente disciplinate dagli artt. 594 e 595 del C.P. che prevedono la penale responsabilità per i reati di ingiuria e diffamazione”.

Se si pensa di essere vittime del reato di diffamazione mediante Facebook, cosa bisogna fare?

«Per agire in sede penale – spiega l’avvocatessa Viviana Nucera – la prima cosa da fare è sporgere querela alla competenti autorità (Procura della Repubblica, Carabinieri o Polizia Postale) entro tre mesi dal giorno in cui si ha avuto notizia del fatto che costituisce reato”.

Come bisogna sporgere querela?

“La querela può essere proposta personalmente o a mezzo di un avvocato e deve contenere la descrizione dei fatti, con l’indicazione ovviamente della frase offensiva e dell’autore della stessa (occorre, pertanto, indicare il profilo dell’utente che ha pubblicato la frase dal contenuto diffamatorio, l’I.D. di quest’ultimo), nonché le prove a sostegno di quanto dedotto in querela”.

Bisogna avere delle prove concrete? Tipo uno screenshot?

“Suggerisco – aggiunge Nucera- di non produrre una semplice stampa o uno screenshot della pagina web in cui compare la frase incriminata perché tale stampa non assicura in modo incontrovertibile che il contenuto riproduca ciò che è effettivamente online e l’immagine potrebbe essere stata manipolata.

Anche la Corte di Cassazione ha chiarito infatti che, ai fini probatori, non basta produrre la mera stampa della pagina web, ma è necessario depositare copia autenticata della stessa. Per cui, la copia conforme della pagina web potrà essere eseguita da un Notaio e può essere resa con copia della pagina web diffamatoria su supporto informatico o su supporto cartaceo.

“Nel caso di fatti con rilevanza penale– suggerisce l’avvocatessa- questa estrazione dovrebbe essere effettuata dalla Polizia Giudiziaria. Ma, in ordine a tale eccezione, il giudice potrebbe attribuire alla stampa della pagina web o al c.d. screenshot valore di indizi (o, nel caso, di giudizio civile, valore di principio di prova) i quali, se supportati da altri elementi, quali testimoni che abbiano letto la frase offensiva, possono condurre lo stesso ad una sentenza di condanna”.

Non solo la condanna dell’autore ma anche il risarcimento del danno

“Nell’ambito del procedimento instaurato – continua Viviana Nucera, nel post della Polizia Postale- a seguito di deposito della querela, ci si potrà costituire parte civile ed ottenere, all’esito del dibattimento, non solo la condanna dell’autore dell’illecito alle pene previste dalla legge ma, altresì, il risarcimento del danno. Occorre precisare, infine, che la diffamazione tramite Facebook si realizza sia nel caso in cui le parole offensive vengano inserite negli spazi pubblici (bacheca o commenti) sia nel caso in cui le stesse vengano inviate tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone”.

Esistono strumenti per difendersi da questi reati?


“Proprio per saperne di più – scrive la Polizia Postale– al fine di assicurare la tutela di tali interessi, ci siamo rivolti l’avvocatessa Viviana Nucera di Catania e il dottore commercialista Alberto Maugeri di Niscemi, entrambi dell’Associazione A.I.A.C.E., Associazione Italiana Assistenza Consumatore Europeo”. «La lesione degli interessi personali, se attuata mediante l’uso di internet, produce un più elevato grado di aggressività data la velocità di diffusione del messaggio offensivo che può circolare liberamente per anni ed essere visualizzato da un numero elevato di utenti. Internet, spiega il dottor Maugeri – costituisce un mezzo di pubblicità perché consente di divulgare una notizia che potrebbe anche essere diffamatoria o ingiuriosa ad una pluralità di soggetti».

Potrebbe rientrare Facebook nei casi di reato di diffamazione?


«In alcune pronunce – commenta l’avvocatessa Numera – la giurisprudenza di merito ha mostrato qualche incertezza sulla possibilità di configurare il reato di diffamazionetramite Facebook, a causa delle peculiari modalità con cui si esplica la comunicazione all’interno del mondo social. Qualche Tribunale ha infatti escluso la configurabilità del reato per mancanza di un elemento essenziale, la comunicazione con più persone. (Tribunale di Gela, 23.11.2011, n. 550, secondo cui “attraverso Facebook e social network analoghi si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati, per cui la comunicazione non può dirsi “particolarmente diffusiva e pubblica”, in virtù del fatto che per accedere alle pagine di un profilo Facebook è necessario il consenso del titolare del profilo che autorizza, di volta in volta, solo la ristretta cerchia di individui che desidera selezionare. CIT. Avvocato Gianluca Massimei, salary partner NCTM Studio Legale Associato:”Diffamazione, Massimei: “La Cassazione ha dissipato il mistero su Facebook”).

“In altre occasioni, – ha commentato il dottor Maugeri – la questione ha riguardato la possibilità di configurare l’ipotesi aggravata di diffamazione, in quanto la circostanza di poter restringere la cerchia dei destinatari di post e commenti escluderebbe la possibilità di qualificare Facebook e i social network in generale come ‘altro mezzo di pubblicità ”.

“Quando poi l’offesa avviene mediante i social network – ovvero su una bacheca Facebook – secondo la Corte di legittimità non vi è ragione per approdare a conclusioni diverse: “Secondo la Cassazione – specifica l’avvocatessa Nucera – l’ipotesi direato di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico, ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. Anche la diffusione di un messaggiocon le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.

Ogni caso di diffamazione, ad ogni modo, deve essere valutato con attenzione, ragion per cui non è possibile stabilire a priori la pena del reato.

“Di conseguenza- continua l’avvocatessa- deve ritenersi che la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione delcommento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di conseguenza che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p. Ricondurre l’ipotesi di diffamazione tramite facebook nel terzo comma dell’art. 595 c.p. comporta l’attribuzione della competenza a decidere al tribunale monocratico e non al giudice di pace”.


ΠΗΓΗ
http://www.diggita.it/v.php?id=1523615&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

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